Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1940 al 20 aprile 1943. Leggi il testo vigente →

[1]Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i contribuenti soggetti alla imposta straordinaria di cui all'art. 1, debbono presentare all'Ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale la denuncia di tutti i compensi, riscossi nell'anno precedente dalle diverse societa' ed enti, indicando l'ammontare dell'imposta straordinaria trattenuta su ciascuno di essi.

[2]L'Ufficio delle imposte deve eseguire la liquidazione suppletiva per l'applicazione delle aliquote stabilite dall'art. 3 sulla cifra globale dei compensi.

Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 20 aprile 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;803~art6 · fonte del testo

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