Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1940 al 20 aprile 1943. Leggi il testo vigente →
[1]Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i contribuenti soggetti alla imposta straordinaria di cui all'art. 1, debbono presentare all'Ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale la denuncia di tutti i compensi, riscossi nell'anno precedente dalle diverse societa' ed enti, indicando l'ammontare dell'imposta straordinaria trattenuta su ciascuno di essi.
[2]L'Ufficio delle imposte deve eseguire la liquidazione suppletiva per l'applicazione delle aliquote stabilite dall'art. 3 sulla cifra globale dei compensi.
Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 20 aprile 1943
