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[1]L'imposta istituita con la presente legge sara' pagata direttamente dalle societa' ed enti indicati all'art. 1 con l'obbligo della rivalsa mediante ritenuta verso i singoli percipienti.
[2]L'imposta stessa sara' applicata con le aliquote stabilite dall'articolo precedente, sull'ammontare dei compensi assegnati ad ogni amministratore, quali risultano dai bilanci approvati e dalle deliberazioni ad essi relative.
[3]L'imposta e' iscritta a ruolo a nome della societa' ed e' pagata in unica rata.
[4]Ove risulti che le societa' ed enti non abbiano esercitata la rivalsa verso i singoli assegnatari, l'imposta sara' nuovamente accertata a carico degli assegnatari stessi ed alla societa' od ente sara' applicata per la trasgressione una sovratassa pari al 50 per cento dell'ammontare della imposta non trattenuta.
Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
