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Quando nella stessa persona siano riunite cariche i cui compensi rientrano sotto l'applicazione sia dell'imposta straordinaria stabilita dall'art. 1 sia di quella stabilita dall'art. 7, le due tassazioni sono eseguite distintamente ad eccezione del computo minimo imponibile, a formare il quale concorrono tutti i compensi di qualsiasi natura.
Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
