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Per effetto della presente legge:
- a)la tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore integrata a' sensi dell'art. 6, lettera a), del R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1495, del contributo che lo Stato deve corrispondere alla Regia universita' di Parma, si intende ulteriormente integrata dal maggior contributo che lo Stato deve corrispondere all'Universita' medesima, giusta l'art. 5, comma primo, della presente legge;
- b)le indicazioni aggiunte alla tabella D del predetto testo unico con l'art. 6, lettera b) del precitato R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1495, sono sostituite dalle seguenti: Regia universita' di Parma:
- a)Facolta' di giurisprudenza, posti di ruolo n. 9 (oltre due aggiunti a norma degli articoli 63 comma secondo e 100 comma secondo del testo unico 31 agosto 1933-XI, n. 1592).
- b)Facolta' di medicina e chirurgia, posti di ruolo n. 13 (oltre due aggiunti a norma degli articoli 63 comma secondo e 100 comma secondo del testo unico predetto).
- c)Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 6.
- d)Facolta' di farmacia, posti di ruolo n. 1.
- e)Facolta' di medicina veterinaria, posti di ruolo n. 3 (oltre uno aggiunto a norma degli articoli 63 comma secondo e 100 comma secondo del testo unico predetto).
Testo in vigore dal 31 marzo 1941 al 16 dicembre 2009
