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[1]In relazione a quanto e' previsto dall'art. 4 della convenzione gia' citata, sono istituti, presso la Regia universita' di Parma e in aggiunta ai posti previsti dai ruoli organici delle Facolta' di giurisprudenza, di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, i seguenti posti pei quali dovranno osservarsi le norme di cui agli articoli 63, comma secondo e 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore:
[2]Facolta' di giurisprudenza.... N. 2
[3]Facolta' di medicina e chirurgia. » 2
[4]Facolta' di medicina veterinaria. » 1
Testo in vigore dal 31 marzo 1941 al 16 dicembre 2009
