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[1]Le limitazioni e modifiche con le quali si intende approvata la convenzione, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:
- a)i posti di professore di ruolo da istituirsi a norma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, in aggiunta a quelli presentemente assegnati alle Facolta' di giurisprudenza, di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, sono ridotti da 6 a 5 e vengono cosi' ripartiti: alla Facolta' di giurisprudenza n. 2, alla Facolta' di medicina e chirurgia n. 2, alla Facolta' di medicina veterinaria n. 1;
- b)la spesa media annua per ciascun posto di professore di ruolo e' elevata da lire 36.500 a lire 40.200.
[2]In conseguenza di cio' si intendono modificate le premesse e gli articoli 1, 3 e 4 della convenzione.
Testo in vigore dal 31 marzo 1941 al 16 dicembre 2009
