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[1]Con le limitazioni di cui al successivo art. 3, e' approvata resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma, addi' 20 luglio 1940-XVIII fra il Ministero dell'educazione nazionale, la Regia universita' e gli enti locali in essa indicati per la istituzione e il mantenimento presso la Regia universita' medesima, di una Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di sei posti di professore di ruolo in aggiunta a quelli presentemente assegnati alle Facolta' di giurisprudenza, di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria.
[2]Nelle spese, per le quali si obbligano gli enti indicati nella convenzione di cui al primo comma del presente articolo per il mantenimento ed il funzionamento della nuova Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' compreso l'onere relativo ai quattro nuovi posti di professore di ruolo di cui all'art. 4, primo comma.
[3]I contributi annui previsti dai numeri da 1 a 38 dell'art. 1 della convenzione predetta saranno dagli enti versati in conto entrate del Tesoro.
Testo in vigore dal 31 marzo 1941 al 16 dicembre 2009
