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La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorita' giudiziaria. Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non e' opponibile il segreto di Stato, salvo per la materia cui si riferisce il terzo comma dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si e' venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Qualora venga eccepito il segreto d'ufficio, la commissione, se ritiene indispensabili ai fini dell'inchiesta la deposizione del teste e l'esibizione dei documenti, dispone che il teste deponga e ordina il sequestro dei documenti richiesti. In nessun caso e' opponibile il segreto bancario.

Testo in vigore dal 29 novembre 1979 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-11-23;597~art4 · fonte del testo

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