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E' data facolta' al Ministro per la cultura popolare, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2 della presente legge, di limitare il circuito di programmazione di quelle pellicole nazionali od estere che nel loro complesso spettacolare presentassero gravi deficienze di realizzazione di carattere tecnico e artistico.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 18 novembre 1945
