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[1]Con decreto del Ministro per le corporazioni sara' stabilito a quale delle categorie professionali indicate nell'art. 3 si debbano aggregare, agli effetti della presente legge, i datori di lavoro che non siano rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione e dei professionisti e artisti e che, comunque, non rientrino ne' tra quelli elencati dall'articolo precitato ne' tra quelli contemplati dagli articoli 13 a 16.
[2]In caso di particolari esigenze, con decreto del Ministro per le corporazioni puo' essere anche variata, ai soli effetti dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, l'appartenenza di gruppi di datori di lavoro alle categorie professionali risultanti dall'art. 3.
[3]Il decreto di attribuzione o di variazione di cui ai comma precedenti obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi, relative agli assegni familiari, applicabili per la categoria professionale cui vengono aggregati.
[4]L'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie professionali previste dall'art. 3 e' determinata sulla base dell'appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati.
Testo in vigore dal 20 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
