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[1]La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII.
[2]Da tale data sono abrogati gli articoli 3, 9, n. 5, 12, 17, 27 e 30 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, e le tabelle allegate, nonche' gli articoli 5 comma 2, 14, 21, 23, 24, 28, 54, 56, 57, del R. decreto 21 luglio 1937, n. 1239, il R. decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1897, e le norme riguardanti la misura degli assegni familiari e dei contributi relativi contenute nei contratti collettivi e trasfuse nelle tabelle allegate, nonche' tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.
Testo in vigore dal 20 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
