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[1]Ferme rimanendo le disposizioni, di cui al precedente articolo, e le modalita' previste per la corresponsione degli assegni dalla tabella B, allegata alla presente legge, l'applicazione degli assegni previsti dalla tabella stessa per la moglie e i genitori, resta sospesa fino alla data da stabilirsi con decreto del Ministro per le corporazioni.
[2]L'applicazione dei contributi previsti dalla tabella precitata e' fatta, salvo quanto dispone il comma seguente, nella misura prevista dal R. decreto 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2173, e dagli altri provvedimenti che potranno adottarsi in attuazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138.
[3]Nei riguardi di particolari categorie di lavoratori o di singoli datori di lavoro agricoli, anche se non rappresentati dalle Confederazioni dei lavoratori dell'agricoltura o degli agricoltori peri quali non si applichi la procedura prevista per la corresponsione degli assegni dall'art. 20 della presente legge o quella stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, il Ministro per le corporazioni puo', con proprio decreto, rimettere in vigore, anche con opportuni adattamenti, le modalita' per la corresponsione degli assegni e per il versamento dei contributi, previste dagli articoli 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239.
Testo in vigore dal 20 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
