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[1]Per tutte le categorie dei lavoratori dell'agricoltura gli assegni familiari spettano a coloro che risultino inscritti negli elenchi previsti dai provvedimenti di attuazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e che ne abbiano diritto a norma delle disposizioni vigenti.
[2]Gli assegni familiari ai lavoratori avventizi, che ne abbiano diritto, sono corrisposti nel 1940 secondo la procedura prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, e per il numero delle giornate di presunta occupazione stabilite dalle norme contenute nelle convenzioni provinciali stipulate in applicazione della procedura stessa.
[3]Dal 1° gennaio 1941-XIX gli assegni ai lavoratori avventizi sono corrisposti in ogni anno per un numero di giornate non superiore a quello delle giornate di presunta occupazione che risultano per ciascuna provincia dalla ripartizione fra i tre gruppi di abituali, occasionali ed eccezionali del numero complessivo delle giornate di lavoro accertate per l'anno al 1° gennaio nei riguardi dei lavoratori stessi ai fini della riscossione dei contributi.
[4]I criteri per la ripartizione predetta sono indicati dalla Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e approvati dal Ministero delle corporazioni.
[5]Il numero delle giornate in ogni anno, per le quali spettano gli assegni, e' determinato per ogni provincia, nei confronti di ciascuno dei tre gruppi predetti, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.
Testo in vigore dal 20 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
