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[1]Ai sensi dell'art. 13 s'intende per trattamento di famiglia, nei limiti e condizioni previsti dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di un'aggiunta per i carichi di famiglia alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione stessa.
[2]Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici tale aggiunta puo' consistere in una quota di retribuzione corrisposta in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a titolo di caroviveri in misura superiore a quella stabilita per i non coniugati.
Testo in vigore dal 20 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
