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[1]Le disponibilita' risultanti per ciascuna categoria professionale a norma degli articoli 8 e 9 sulle attivita' residue previste al penultimo comma dell'art. 7, sono destinate, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale degli assegni familiari;
- a)per una quota parte nei confronti delle categorie dell'industria e del commercio, rispettivamente all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento e perfezionamento dei lavoratori dell'industria, costituito con contratto collettivo 25 ottobre 1938-XVI, e all'Ente nazionale fascista per l'addestramento al lavoro commerciale, riconosciuto con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 936, e nei confronti delle altre categorie ed enti, istituzioni ed iniziative aventi per scopo la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori di ciascuna categoria;
- b)per la rimanenza a favore di iniziative dirette alla tutela dell'istituto familiare, regolate da leggi o da contratti collettivi di lavoro stipulati fra le Confederazioni competenti, con destinazione sempre a favore delle categorie alle quali le disponibilita' si riferiscono.
[2]Dall'importo da assegnarsi all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria a norma della lettera a) del comma precedente viene dedotta, con lo stesso decreto previsto da detto comma, una quota a favore degli altri enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori di aziende industriali, avendo riguardo alla parte degli avanzi riferibili a favore delle categorie stesse.
Testo in vigore dal 20 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
