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[1]E' istituita la Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori.
[2]La Cassa ha lo scopo di provvedere alla corresponsione agli aventi diritto degli assegni familiari secondo le disposizioni della presente legge e di quelle del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito con modifiche nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XVII, n. 2138, e delle rispettive norme di attuazione.
Testo in vigore dal 20 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
