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[1]Gli ufficiali iscritti alla «Cassa ufficiali», che verranno collocati in ausiliaria o in congedo provvisorio prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto alla indennita' supplementare, possono, a domanda, rimanere inscritti sino al raggiungimento di detto limite, ma non oltre la data di collocamento a riposo, continuando il versamento di una ritenuta corrispondente all'uno per cento dell'ultimo stipendio lordo di diritto percepito nel servizio permanente effettivo.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 15 febbraio 1937, n. 245, convertito senza modificazioni dalla L. 29 maggio 1937, n. 963, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 6 luglio 1934 al 21 luglio 1934
