Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1934 al 21 luglio 1934. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali iscritti alla «Cassa ufficiali», che verranno collocati in ausiliaria o in congedo provvisorio prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto alla indennita' supplementare, possono, a domanda, rimanere inscritti sino al raggiungimento di detto limite, ma non oltre la data di collocamento a riposo, continuando il versamento di una ritenuta corrispondente all'uno per cento dell'ultimo stipendio lordo di diritto percepito nel servizio permanente effettivo.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 15 febbraio 1937, n. 245, convertito senza modificazioni dalla L. 29 maggio 1937, n. 963, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 6 luglio 1934 al 21 luglio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-14;1015~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari