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[1]L'ammontare dell' indennita' supplementare e' stabilito provvisoriamente in misura corrispondente a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo lordo di diritto goduto nel servizio permanente effettivo, quanti sono gli anni di inscrizione alla «Cassa ufficiali», aumentati della meta' del servizio permanente effettivo prestato da ufficiale prima dell'inscrizione.
[2]La misura della indennita' puo' essere variata in relazione alle disponibilita' del bilancio e degli oneri prevedibili per il futuro. Le variazioni saranno determinate, su proposta del Consiglio d'amministrazione dal Ministro per la marina.
[3]Il tempo di inscrizione trascorso nelle posizioni di servizio permanente, che hanno condotto a riduzione di contributo per effetto di riduzione di stipendio, ad eccezione di quello trascorso in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, che e' computato per intero, e' valutato, anche ai fini del diritto all'indennita' di cui all'articolo precedente, in misura corrispondente all'aliquota dello stipendio ridotto effettivamente percepito quello trascorso nelle stesse posizioni, compresa l'aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo e la posizione ausiliaria speciale, anteriormente all'iscrizione, non e' valutato.
[4]Non e' del pari computato il tempo trascorso nelle posizioni e nelle condizioni che importano sospensione dell'intero stipendio.
Testo in vigore dal 6 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
