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[1]I proventi delle ritenute di cui al precedente articolo 4 ed ogni altra attivita' della «Cassa ufficiali» sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennita', impiegati subiti in acquisto di titoli del Debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro per la marina, su proposta del Consiglio di amministrazione.

[2]Possono altresi' essere impiegati in prestiti, da concedere agli ufficiali della Regia marina inscritti alla «Cassa ufficiali», nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro per la marina, su proposta del Consiglio d'amministrazione della «Cassa ufficiali».

Testo in vigore dal 6 luglio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-14;1015~art5 · fonte del testo

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