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[1]Gli ufficiali della Regia marina inscritti alla « Cassa ufficiali» sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'uno per cento sullo stipendio lordo di diritto.
[2]Agli ufficiali con stipendio ridotto la ritenuta e' operata sullo stipendio lordo ridotto cui hanno diritto.
[3]L'importo delle ritenute e' corrisposto alla «Cassa ufficiali» dal Ministero della marina, con le stesse modalita' stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.
Testo in vigore dal 6 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
