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[1]La «Cassa ufficiali» e' amministrata da un Consiglio composto di quattro membri nominati dal Ministro per la marina e di uno nominato dal Ministro per le finanze.
[2]Il controllo sulle operazioni della «Cassa ufficiali» e sui bilanci e' affidato ad un Comitato di tre sindaci, nominati due dal Ministro per la marina ed uno dal Ministro per le finanze.
[3]I membri del Consiglio ed i sindaci durano normalmente in carica tre anni e possono essere riconfermati.
[4]Il servizio di cassa e' affidato alla Direzione generale dei personali civili ed affari generali (Ufficio Cassa).
[5]Tutte le prestazioni per la «Cassa ufficiali» sono gratuite.
Testo in vigore dal 6 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
