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[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme e condizioni che siano ritenute necessarie per l'applicazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 14 giugno 1934 - Anno XII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - JUNG.
[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 6 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
