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[1]- Il premio di previdenza e' pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo lordo o dell'ultima paga lorda, riferita ad anno, calcolati come al precedente art. 4, quanti sono gli anni di inscrizione alla «Cassa sottufficiali».
[2]Il periodo d'inscrizione alla «Cassa sottufficiali» trascorso nelle posizioni di servizio effettivo, che importino stipendio o paga ridotti, e' valutato, sia ai fini del diritto al premio che della misura di esso, in ragione corrispondente all'aliquota lorda dello stipendio o della paga ridotti.
[3]Il tempo trascorso nelle posizioni che importino sospensione dall'intero stipendio o dall'intera paga non e' computato ad alcun effetto.
[4]I limiti e la misura del premio possono essere variati, in relazione alle disponibilita' risultanti dai bilanci annuali ed agli oneri prevedibili per il futuro.
[5]Tali variazioni sono apportate con decreto Reale, promosso dal Ministro per la marina, su proposta del Consiglio di amministrazione della «Cassa sottufficiali».
Testo in vigore dal 2 luglio 1936 al 9 ottobre 2010
