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[1]- Il premio di previdenza, di cui al precedente art. 1, e' dovuto ai sottufficiali di carriera della Regia marina, inscritti da almeno sei anni alla «Cassa sottufficiali», i quali cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia o ad indennita' a titolo di quiescenza, o sono nominati ufficiali del C.R.E.M. in servizio permanente effettivo o sono trasferiti in ruoli di impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.
[2]Il premio e' corrisposto all'atto del collocamento a riposo, o della nomina a sottotenente del C.R.E.M. in servizio permanente effettivo o dell'inscrizione in ruoli di impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.
[3]In caso di morte in servizio del militare, il premio di previdenza, che gli sarebbe spettato, e' corrisposto alla vedova od agli orfani minorenni, o, in mancanza, alle orfane nubili maggiorenni. ((Lo stesso premio e' corrisposto alla moglie od ai figli minorenni, o, in mancanza, alle figlie nubili maggiorenni, quando il sottufficiale sia dichiarato irreperibile ai sensi della legge 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni)).
Testo in vigore dal 26 ottobre 1945 al 9 ottobre 2010
