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[1]- Gli inscritti alla «Cassa sottufficiali» sono assoggettati ad un contributo a favore della medesima pari all'uno per cento dello stipendio annuo lordo o della paga lorda, riferita ad anno, senza le riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, ma con quelle di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.
[2]L'importo delle ritenute e' corrisposto alla «Cassa sottufficiali» dal Ministero della marina.
Testo in vigore dal 2 luglio 1936 al 9 ottobre 2010
