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[1]((La Cassa sottufficiali e' amministrata da un Consiglio presieduta dal direttore generale del C.R.E.M. e composto da due ufficiali e da un sottufficiale della Regia marina e da un funzionario del Ministero del tesoro.
[2]Il controllo sulle operazioni e sui bilanci e' affidato ad un Comitato di sindaci composto da un ufficiale e da un sottufficiale della Regia marina e da un funzionario del Ministero del tesoro.
[3]I membri del Consiglio di amministrazione ed i componenti del Comitato sindacale sono nominati con decreto del Ministro per la marina di concerto col Ministro per il tesoro.
[4]Essi durano in carica, tre anni e possono essere riconfermati.
[5]Il Consiglio di amministrazione ha sede ed uffici presso la Direzione generale del C.R.E.M. del Ministero della marina)).
Testo in vigore dal 26 ottobre 1945 al 9 ottobre 2010
