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[1]- Non sono iscritti alla «Cassa sottufficiali» i sottufficiali che entro il 31 dicembre 1936-XV saranno raggiunti dal limite di eta' previsto dall'art. 90, lettera a), del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, modificato dalla legge 15 giugno 1933, n. 778.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 giugno 1936 - Anno XIV
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 2 luglio 1936 al 9 ottobre 2010
