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[1]- E' istituito presso il Comando superiore del C.R.E.M., a decorrere dal 1° luglio 1936-XIV, una «Cassa sottufficiali» alla quale e' affidato il compito di corrispondere un premio di previdenza ai sottufficiali di carriera della Regia marina, all'atto della loro cessazione dal servizio, indipendentemente dall'indennita' di buonuscita che l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato, corrisponde ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.
[2]La «Cassa sottufficiali» ha personalita' giuridica ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministro per la marina.
[3]Ad essa si applicano, agli effetti tributari, le disposizioni che vigono per l'Opera di previdenza, di cui al testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 615
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 615 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "la Cassa sottufficiali della Regia marina ha sede presso il Ministero della marina".
Testo in vigore dal 26 ottobre 1945 al 9 ottobre 2010
