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[1]Il Ministero degli affari esteri potra' continuare ad avvalersi dell'opera dei funzionari di altre Amministrazioni, nonche' del personale avventizio nel limite necessario per il nuovo ordinamento dei servizi in conformita' di quanto disposto con l'art. 9 della legge 28 giugno 1939-XVII, n. 889, e dell'art. 7 del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989.
[2]Il Ministero degli affari esteri potra' inoltre continuare ad avvalersi, di concerto con il Ministero delle finanze, dell'opera di esperti ai sensi di quanto disposto nell'art. 18 del R. decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752.
Testo in vigore dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
