Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministero degli affari esteri potra' continuare ad avvalersi dell'opera dei funzionari di altre Amministrazioni, nonche' del personale avventizio nel limite necessario per il nuovo ordinamento dei servizi in conformita' di quanto disposto con l'art. 9 della legge 28 giugno 1939-XVII, n. 889, e dell'art. 7 del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989.

[2]Il Ministero degli affari esteri potra' inoltre continuare ad avvalersi, di concerto con il Ministero delle finanze, dell'opera di esperti ai sensi di quanto disposto nell'art. 18 del R. decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752.

Testo in vigore dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1351~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari