Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Finche' non entrera' in funzione l'Ente generale italo-albanese anzidetto, restano nella competenza del Ministero degli affari esteri gli atti e provvedimenti previsti dal R. decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, e a tale effetto e' istituito in seno al Ministero degli affari esteri un Ufficio stralcio per la gestione delle opere e spese gia' disposte e di quelle che avranno carattere di urgenza. Tale carattere dovra' risultare nei modi indicati negli articoli 69 e 70 del regolamento della direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R. decreto 24 maggio 1895, n. 350.
[2]Tale gestione continuera' ad essere regolata dalle norme del Regio decreto-legge sopra citato.
[3]Le Commissioni di cui agli articoli 7 e 9 dello stesso Regio decreto-legge saranno presiedute da un funzionario del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore al terzo, nominato con decreto del Ministero degli affari esteri.
[4]Sara' membro di tali Commissioni, in sostituzione del capo dell'Ufficio affari economici e finanziari, il capo dell'Ufficio stralcio, di cui al comma precedente.
[5]A tutti gli effetti del detto R. decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, detto Ufficio stralcio sostituisce l'Ufficio affari economici e finanziari del soppresso Sottosegretariato affari albanesi.
Testo in vigore dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
