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[1]Nel Consiglio superiore del lavoro sara' istituito un Comitato permanente con l'incarico di raccogliere e coordinare gli elementi occorrenti agli studi ed ai lavori del Consiglio e di adempiere alle altre attribuzioni consultive, che saranno stabilite dal Regolamento, di cui all'articolo 13.
[2]Il Comitato permanente sara' composta di nove membri, che saranno designati dal Consiglio stesso fra i suoi componenti; pero' tre di essi dovranno essere scelti dal Consiglio fra i consiglieri operai.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
