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[1]E' pure istituito presso lo stesso Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio un Consiglio superiore del lavoro presieduto dal Ministro, o, in sua vece, dal Sottosegretario Stato.
[2]Il Consiglio e' composto di quarantatre' membri, oltre il presidente, dei quali:
[3]tre senatori eletti dal Senato e tre deputati eletti dalla Camera dei deputati per la durata della Legislatura; quattro membri eletti dalle Camere di commercio; quattro dai Comizi agrari; tre membri eletti dalla Federazione italiana delle Societa' di mutuo soccorso; tre membri eletti dalla Lega nazionale delle Cooperative italiane; due membri eletti dall'Associazione fra le Banche popolari.
[4]Inoltre fanno parte del Consiglio: il direttore generale dell'Agricoltura; il direttore generale della Statistica; il direttore generale della Marina mercantile; il direttore della Industria e del Commercio; il direttore della divisione Credito e Previdenza; il direttore dell'Ufficio del lavoro; il commissario generale dell'Emigrazione.
[5]Gli altri quattordici membri sono nominati con R. decreto sopra proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e sono scelti: due fra i cultori delle discipline economiche e statistiche; cinque fra i produttori e capi di aziende agrarie, industriali e commerciali; due fra gli operai e capimastri delle miniere della Sicilia e della Sardegna; uno fra i lavoratori dei porti e del mare; quattro fra contadini ed operai.
[6]Ad eccezione dei tre senatori e dei tre deputati, tutti i membri eletti o nominati durano in carica tre anni; sono rieleggibili e si rinnovano per un terzo ogni anno.
[7]Nei primi due anni la scadenza e' determinata dalla sorte.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 12 maggio 1923
