Art. 13
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[1]Un Regolamento da approvarsi con R. decreto, udito il Consiglio di Stato:
[2]stabilira' le norme per il funzionamento dell'Ufficio del lavoro; specifichera' le attribuzioni di esso, del Consiglio del lavoro e del Comitato permanente, entro i limiti stabiliti dalla presente legge;
[3]indichera' con quali norme le Camere di commercio, i Comizi, la Federazione, la Lega e l'Associazione indicati nell'articolo 2 procederanno alla scelta dei loro rappresentanti, fra persone appartenenti rispettivamente a ciascuna;
[4]determinera' quanto altro e' necessario per l'esecuzione della legge medesima.
[5]Una parte dei componenti dell'Ufficio del lavoro, all'atto della sua prima costituzione, sara' scelta fra i cultori delle discipline economiche e statistiche mediante concorso per titoli.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
