Art. 12
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Nel bilancio della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziarlo dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, sara' stanziata la somma di lire cinquantamila per le spese dell'Ufficio e del Consiglio del lavoro.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
