Art. 11
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[1]All'Ufficio del lavoro si aggregheranno gradatamente, per decreti Reali, tutti i servizi relativi al lavoro, alla previdenza, alle assicurazioni sociali.
[2]Per il personale di questo Ufficio e' autorizzata una spesa annua non superiore a lire 50,000; e alle relative variazioni di organico sara' provveduto col bilancio della spesa dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1902-903.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
