Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Coloro che ricusassero di fornire le notizie e le informazioni richieste dall'Ufficio del lavoro, o che alterassero scientemente la verita', sono puniti con un'ammenda non minore di lire cinque ed estensibile a lire cinquanta.
Testo in vigore dal 7 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
