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Miscellanea
Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali
Legge 22 novembre 1952, n. 1571
- Aggiornato al
- 25 novembre 1952
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1E' istituito, per la stagione invernale 1952-53, il "Fondo nazionale di soccorso…
- Art. 2In deroga all'art. 5 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e' istituito, a…
- Art. 3E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo di lire…
- Art. 4I sovraprezzi di cui al precedente art. 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di…
- Art. 5Il servizio di cassa del "Fondo nazionale di soccorso invernale" e' affidato ad…
- Art. 6Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali…
- Art. 7Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle…
- Art. 8Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale di soccorso…
- Art. 9Le Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del Fondo…
- Art. 10I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un…
- Art. 11Per le otto domeniche di cui al precedente articolo 9, sul prezzo dei biglietti per il…
- Art. 12Le aziende di trasporto, cui e' fatto obbligo di applicare i sovraprezzi stabiliti…
- Art. 13I fondi raccolti, per ciascuno dei sovraprezzi previsti dalla presente legge, nella prima…
