E' istituito per la stagione invernale 1951-1952, il "Fondo nazionale di soccorso invernale" allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie. La gestione del Fondo stesso e' affidato al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dai Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1951

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-12-05;1302~art1 · fonte del testo

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