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Miscellanea
Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali
Legge 5 dicembre 1951, n. 1302
- Aggiornato al
- 7 dicembre 1951
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1E' istituito per la stagione invernale 1951-1952, il "Fondo nazionale di soccorso…
- Art. 2In deroga all'art. - 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e'…
- Art. 3E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo di lire…
- Art. 4Il sovraprezzo di cui al precedente art. 2, da registrarsi nella distinta, giornaliera di…
- Art. 5Il servizio di cassa del "Fondo nazionale di soccorso invernale" e' affidato ad…
- Art. 6Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali…
- Art. 7Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni per la risoluzione delle…
- Art. 8Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale di soccorso…
- Art. 9Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del tondo…
- Art. 10I sovraprezzi di cui gli articoli 8 e 9 nella misura minima di lire 5 e fino a un massimo…
- Art. 11Per le otto domeniche, di cui al precedente art. 9 sul prezzo dei biglietti per il…
- Art. 12Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sovraprezzo…
- Art. 13La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
