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Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma dell'art. 1, le amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze del servizio possono istituire nella pianta organica altri posti di medico anestesista. L'istituzione nella pianta organica di medici anestesisti e' fatta dall'amministrazione ospedaliera con l'osservanza delle modalita' previste dall'art. 17 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631. La qualifica di medici anestesisti che possono essere primari, aiuti e assistenti e' disposta dalle amministrazioni in relazione alle esigenze ospedaliere e della effettiva consistenza per relativo servizio da disciplinarsi dagli enti con speciale regolamento. Per gli ospedali dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza la relativa relazione deve essere approvata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica sentito il consiglio provinciale di sanita'.

Testo in vigore dal 18 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;653~art2 · fonte del testo

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