Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche le quali sospendano i cappellani militari di ruolo dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto la sospensione del trattamento economico, per il tempo in cui esse hanno effetto.
[2]Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche piu' gravi possono, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, dar luogo - oltre che alla sospensione del trattamento economico - anche alla revoca dall'ufficio, la quale e' inflitta con Regio decreto proposto dal ministro competente.
Testo in vigore dal 16 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
