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[1]Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche le quali sospendano i cappellani militari di ruolo dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto la sospensione del trattamento economico, per il tempo in cui esse hanno effetto.

[2]Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche piu' gravi possono, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, dar luogo - oltre che alla sospensione del trattamento economico - anche alla revoca dall'ufficio, la quale e' inflitta con Regio decreto proposto dal ministro competente.

Testo in vigore dal 16 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;417~art8 · fonte del testo

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