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L'ufficiale di complemento che, per il motivo di cui alla lettera a) del precedente articolo 5, cessa di appartenere al ruolo speciale istituito con la presente legge, consegue, all'atto della cessazione, se ritenuto idoneo, la promozione al grado superiore nel ruolo ordinario degli ufficiali di complemento del proprio Corpo, fermo restando pero' il disposto del 1° comma dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e sue successive modificazioni.
Testo in vigore dal 4 luglio 1935 al 10 agosto 1936
