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[1]Agli ufficiali di complemento del ruolo speciale, che lasciano il servizio in applicazione delle lettere a) c) d) del precedente articolo 5, e' corrisposta una indennita' pari al totale dei versamenti effettuati alla «Cassa ufficiali della Regia marina», di cui al seguente articolo 9, aumentati degli interessi e di altri eventuali premi, secondo le norme e condizioni che saranno stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa medesima.
[2]Inoltre gli ufficiali anzidetti, se dispensati dal servizio in base alla lettera d) dell'articolo 5 e sempre che la dispensa non derivi da scarso rendimento o da inidoneita' agli uffici del grado, sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza loro spettante in un biennio.
[3]Agli ufficiali di complemento del ruolo speciale che lasciano invece il servizio in applicazione della lettera e) del precedente articolo 5, e' corrisposta una indennita' pari ai versamenti del 6 per cento sullo stipendio da essi effettuati alla «Cassa ufficiali della Regia marina» aumentati degli interessi secondo le norme e condizioni fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione.
[4]Nessun trattamento economico spetta agli ufficiali previsti dalla lettera b) del precedente articolo 5, all'atto della loro cessazione dal servizio.
Testo in vigore dal 4 luglio 1935 al 9 ottobre 2010
