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[1]((In caso di morte dell'ufficiale di complemento del ruolo speciale l'indennita' di cui al precedente art. 7 e' liquidata agli eredi legittimi o testamentari secondo le norme vigenti del Codice civile.
[2]Per la vedova e gli eredi entro il secondo grado di parentela la liquidazione ha luogo in relazione all'indennita' considerata nella misura intera prevista dall'art. 7, primo comma; per gli altri eredi ha luogo in relazione all'indennita' considerata nella misura ridotta, pari ai soli versamenti del sei per cento sullo stipendio effettuati dall'ufficiale)). 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 maggio 1941, n. 626
4La L. 19 maggio 1941, n. 626, ha disposto (con l' art. 2, comma 1) che la presente modifica decorre a partire dall'11 giugno 1940.
Testo in vigore dal 30 luglio 1941 al 9 ottobre 2010
