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Gli ufficiali del ruolo di cui all'articolo 1 cessano di farne parte:
- a)al compimento del 42° anno di eta';
- b)a domanda;
- c)per infermita' che li rendano inabili a continuare o a riassumere il servizio, dopo trascorsi 12 o 6 mesi continuativi di infermita', a seconda che questa dipenda o no da cause di servizio;
- d)perche' non confermati in servizio, a norma dell'articolo 3 della presente legge;
- e)perche' dispensati per scarso rendimento, inidoneita' agli uffici del grado od altri motivi, su proposta delle Autorita' dalle quali dipendono e sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.
Testo in vigore dal 4 luglio 1935 al 8 settembre 1939
