Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1935 al 8 settembre 1939. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali del ruolo di cui all'articolo 1 cessano di farne parte:

  • a)al compimento del 42° anno di eta';
  • b)a domanda;
  • c)per infermita' che li rendano inabili a continuare o a riassumere il servizio, dopo trascorsi 12 o 6 mesi continuativi di infermita', a seconda che questa dipenda o no da cause di servizio;
  • d)perche' non confermati in servizio, a norma dell'articolo 3 della presente legge;
  • e)perche' dispensati per scarso rendimento, inidoneita' agli uffici del grado od altri motivi, su proposta delle Autorita' dalle quali dipendono e sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

Testo in vigore dal 4 luglio 1935 al 8 settembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1098~art5 · fonte del testo

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