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[1]L'iscrizione nel ruolo speciale e' fatta inizialmente per anni tre, allo scadere dei quali puo' essere confermata annualmente fino al limite di eta' di cui all'articolo Tanto la iscrizione iniziale per anni tre, quanto le successive conferme vengono concesse, su domanda, a quegli ufficiali che, a giudizio di un'apposita Commissione nominata dal Ministro, posseggano le necessarie qualita' professionali, militari e morali.
[2]I prescelti conservano la loro anzianita' assoluta e relativa.
Testo in vigore dal 4 luglio 1935 al 8 settembre 1939
