Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1935 al 8 settembre 1939. Leggi il testo vigente →
[1]Il numero degli ufficiali di complemento da iscrivere nel ruolo speciale di cui al precedente articolo e' stabilito annualmente con decreto del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, entro i limiti fissati dalla seguente tabella:
- A)Ufficiali dello Stato Maggiore.
[2]Tenenti di vascello................... N. 96 Sottotenenti di vascello................ \ .................>» 238 Guardiamarina..................... / Totale N. 334
- B)Ufficiali per la Direzione macchine.
[3]Capitani..........................N. 60 Tenenti..........................\ .......................... >» 139 Sottotenenti......................./ Totale N. 199
[4]Nel numero sopra indicato sono compresi gli ufficiali di complemento dello Stato Maggiore e per la Direzione macchine in servizio per ferme volontarie.
[5]Nel determinare il numero degli ufficiali da iscrivere annualmente nel ruolo speciale di cui al presente articolo si terra' conto, oltre che dei suddetti ufficiali di complemento in servizio con ferme volontarie e degli ufficiali inferiori dello Stato Maggiore e per la Direzione macchine delle categorie in congedo richiamati in temporaneo servizio attivo per esigenze di carattere ordinario, anche della spesa derivante dalla nomina in soprannumero a guardiamarina e a sottotenente in S.P.E., di cui al R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 162.
[6]Il numero degli ufficiali previsti dai precedenti comma 2° e 3° dovra' pertanto trovare compenso in altrettanti posti vacanti nei ruoli di cui al 1° comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 4 luglio 1935 al 8 settembre 1939
