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[1]E costituito presso il Regio arsenale militare marittimo de La Spezia un «reparto ottico», cui spetta provvedere agli impianti, esperienze, collaudi, manutenzione e riparazione del materiale ottico.

[2]Fanno parte del reparto un laboratorio ottico ed una officina.

[3]La direzione del reparto e' affidata ad un ufficiale del Corpo delle armi navali, il quale, a sua volta, dipende dal direttore delle armi ed armamenti navali.

Testo in vigore dal 28 aprile 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-04-09;370~art1 · fonte del testo

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