Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento che sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri. Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potra' essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando cio' sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze; le facolta' che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza, nonche' le norme intese a soddisfare le esigenze dei servizi ferroviari.

Testo vigente dal 3 aprile 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-03-15;191~art15 · fonte del testo

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