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Miscellanea
Istituzione di un punto franco nel porto di Messina
Legge 15 marzo 1951, n. 191
- Aggiornato al
- 3 aprile 1951
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1E' istituito nel porto di Messina un "punto franco". Esso comprende le aree della zona…
- Art. 2La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco e'…
- Art. 3Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco sono…
- Art. 4Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco, ai sensi del…
- Art. 5Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto…
- Art. 6L'esonero dai vincoli doganali consentito dal regime di punto franco, non si applica: 1)…
- Art. 7Per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le…
- Art. 8L'amministrazione e la gestione del punto franco sono affidate ad apposito Ente, il quale…
- Art. 9Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia…
- Art. 10L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui…
- Art. 11In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di…
- Art. 12E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti…
- Art. 13E' punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti ad un massimo di tre volte i diritti…
- Art. 14La presente legge entra, in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella…
- Art. 15Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli…
